CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le presenti condizioni generali (di seguito le “Condizioni”) hanno per oggetto la fornitura di servizi di consulenza svolta da Ilenia Pighetti - Caremate, C.F. PGHLNI71B67F839Y, P.IVA 12229300962, con sede in Rovetta (BG) alla via Milano n. 34 (di seguito il “Consulente”), consulenza avente ad oggetto la ricerca e selezione eseguite, sulla base di esigenze comunicate direttamente dal Cliente, di candidati alle posizioni di colf – colf/tata – babysitter – puericultrice – cuoco autista, strumentale alla stipula di un contratto di lavoro o collaborazione tra il Cliente e il Candidato.
- Le presenti Condizioni Generali si intendono parte integrante del contratto individuale tra Cliente e Consulente stipulato con mercè sottoscrizione dell'apposito conferimento dell'incarico (modulo denominato “Incarico”). Il Cliente, con la sottoscrizione dell'Incarico, si obbliga ad osservarne il contenuto del predetto oltre alle presenti Condizioni Generali, dichiarando di averne preso visione e compreso il significato.
- Incarico. Nell’Incarico sono indicati i servizi forniti dal Consulente. Eventuali richieste di variazione e/o integrazione da parte del Cliente dovranno essere rappresentate, pertanto, prima della sottoscrizione dell'Incarico e riportate per iscritto nel predetto modulo. Eventuali richieste di variazione e/o integrazione dei servizi da parte del Cliente, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, dovranno essere accettate per iscritto dalla Consulente. La sottoscrizione dell'Incarico sostituisce tutti gli eventuali accordi precedenti conclusi, sia per iscritto, sia oralmente, tra la Consulente e il Cliente.
- Inizio attività. La Consulente darà inizio all'attività di ricerca e selezione di “candidati” solo dopo la sottoscrizione dell'Incarico, da consegnarsi in sede o da spedire a mezzo racc. all'indirizzo Ilenia Pighetti – Via Milano n. 34 - 24010 Rovetta BG ovvero da inviarsi tramite posta elettronica, in formato pdf, all’indirizzo e- mail: info@ileniapighetti.it, nonchè solo dopo il pagamento dell'Acconto.
- Acconto La somma a titolo di acconto da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione dell'Incarico è indicata nell'Incarico ed è stabilita sulla base dell'apposito Tariffario che, in ogni caso, viene consegnato e/o inviato al Cliente unitamente all'Incarico da sottoscrivere.
- Fasi dell'attività. Lo svolgimento dell'attività di consulenza si articola in fasi:
• acquisizione dati per ricerca candidato e predisposizione del mansionario;
• ricerca di candidati;
• comunicazione dei risultati al Cliente;
• prova del candidato scelto;
• pre-contratto;
• contratto di lavoro o collaborazione tra Cliente e Candidato
- Acquisizione dati. In una prima fase, la Consulente e/o i collaboratori di sua fiducia acquisiranno, attraverso un colloquio con il Cliente, che può svolgersi di persona o telefonicamente o attraverso videochiamata in data e orari da concordarsi secondo gli impegni lavorativi della Consulente, informazioni e dati afferenti la figura domestica richiesta, l'orario di lavoro offerto, la tipologia di contratto lavorativo offerto, la retribuzione e/o emolumenti economici offerti, particolari esigenze e necessità, nonché ogni ulteriore informazione opportuna e necessaria alla individuazione di candidati alla posizione lavorativa richiesta.
- Proposta di candidati. La Consulente, all'esito della sua attività di ricerca e di confronto dei dati, procederà all’individuazione di un max di tre “candidati” da proporre al Cliente. Solo dopo aver ricevuto il gradimento del Cliente, procederà alla fissazione di un colloquio con il Candidato.
- Periodo di prova.
8.1. Qualora uno dei Candidati risultasse essere idoneo alle esigenze del Cliente, quest’ultimo avrà la facoltà di far espletare una prova con il suddetto per un periodo non superiore a sette giorni, preferibilmente consecutivi prima di concludere il contratto di lavoro o collaborazione.
8.2. Prova suppletiva. Il Cliente ha diritto di chiedere l'espletamento di una seconda prova con lo stesso candidato o di una prova con diverso candidato: in tal caso è previsto il pagamento di ulteriore importo a titolo di compenso per la Consulente come da Tariffario.
8.3. Compensi prova. Il periodo di prova sarà retribuito dal Cliente al Candidato in base accordo diretto tra questi ultimi. È onere del cliente e del candidato predisporre e sottoscrive un contratto di collaborazione o lavoro durante il periodo di prova. Relativamente a fatti e/o atti avvenuti durante il periodo di prova Cliente e Candidato non potranno agire nei confronti della Consulente in ragione della sua estraneità al contratto. Tutti gli adempimenti giuridici – burocratici – economici – amministrativi strumentali al periodo di prova sono a cura e spese esclusivamente del Cliente. La Consulente è terza, e, quindi, estranea, al contratto relativo alla prova.
- Pre-contratto e contratto di lavoro e/o collaborazione.
9.1 Al termine della prova il Cliente ha l'obbligo di comunicare l'esito entro e non oltre 5 giorni alla Consulente. Laddove sia stato positivo il Cliente sottoscriverà una proposta di contratto con i termini contrattali che intende proporre al Candidato (cd. Pre-contratto). Alla sottoscrizione del predetto pre-contratto il Cliente verserà alla Consulente il Saldo del Compenso, come stabilito nell'Incarico determinato in base al Tariffario.
9.2 Il suddetto Saldo dovrà essere corrisposto alla Consulente entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relativa fattura.
9.3 (Penale per ritardo pagamento saldo). Per ogni settimana di ritardo nel pagamento del suddetto Saldo, il Cliente sarà tenuto al versamento alla Consulente, ex art. 1382 c.c., a titolo di penale, della somma di € 50,00 (cinquanta/00) più IVA, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
9.4 (Esclusione di responsabilità della Consulente per fatti e atti connessi e conseguenziali al contratto di lavoro o collaborazione tra Cliente e Candidato). Il successivo contratto di lavoro e collaborazione stipulato tra il Cliente e il Candidato scelto vincola esclusivamente i predetti ed è fonte di un rapporto giuridico al qual è estranea a qualunque titolo la Consulente. Quest'ultima non è garante del Candidato nei confronti del cliente relativamente all'adempimento delle prestazioni lavorative né tantomeno è garante del Cliente relativamente all'assolvimento dei suoi obblighi nei confronti del Candidato nascenti dal contratto di lavoro o collaborazione. Relativamente a fatti e/o atti nascenti dal contratto di lavoro o collaborazione Cliente e Candidato non potranno agire nei confronti della Consulente in ragione della sua estraneità al contratto.
9.5 Tutti gli adempimenti giuridici – burocratici – economici – amministrativi strumentali alla assunzione del candidato o stipula del contratto di collaborazione sono a cura e spese esclusivamente del Cliente. La Consulente è terza, e, quindi, estranea, al contratto concluso tra il Cliente e il Candidato.
- Scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e/o collaborazione tra Cliente e Candidato
10.1 (Irripetibilità del saldo) In caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e/o collaborazione tra Cliente e candidato il Compenso non sarà restituito.
10.2 In caso di esito negativo della prova o qualora dovesse sciogliersi il rapporto di lavoro tra il Cliente e Candidato, prima della data d’inizio di efficacia del contratto o entro 15 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, la Consulente si impegna a presentare al Cliente altri candidati in numero max di tre, senza pagamento da parte del Cliente di ulteriore Compenso.
10.3 Qualora il Cliente sciogliesse il rapporto di lavoro con il Candidato dopo 15 giorni ed entro il primo mese decorrente l’effettiva entrata in servizio, il Cliente dovrà darne notizia alla Consulente entro 5 giorni dall’interruzione effettiva del rapporto di collaborazione. In tal caso la Consulente analizzerà e valuterà le motivazioni della cessazione anticipata della collaborazione. Laddove siano dipese, secondo l'insindacabile giudizio della Consulente, da fatto e atto del Candidato, la Consulente eseguirà una nuova attività di ricerca all'esito della quale presenterà al Cliente altri candidati in numero max di tre, senza pagamento da parte del Cliente di ulteriore Compenso per questa attività extra. In ogni caso laddove venisse concluso un nuovo contratto di lavoro e/o collaborazione con un nuovo candidato selezionato dalla Consulente per un corrispettivo maggiore rispetto a quello pattuito con la “figura selezionata” originaria, il Cliente è tenuto a pagare alla Consulente una integrazione del Compenso, sulla base del Tariffario.
10.4 (Scioglimento del rapporto di lavoro o di collaborazione dopo 120 giorni) Qualora il Cliente sciogliesse il rapporto di lavoro con il Candidato dopo i primi 120 giorni di lavoro a tempo pieno e 90 giorni con part-time, la Consulente non sarà obbligata in alcun modo alla sostituzione della “figura selezionata” e l’eventuale richiesta di ricerca da parte del Cliente sarà considerata come una nuova richiesta a cui eventualmente verrà applicato uno sconto del 20% sul compenso.
10.5 Indipendentemente da quando dovesse avvenire lo scioglimento del rapporto di lavoro e/o collaborazione, il Cliente non potrà chiedere la sostituzione della “figura selezionata” qualora: a) il Candidato dovesse sciogliere il rapporto contrattuale in conseguenza di comportamenti del Cliente non conformi al contratto di lavoro e/o alla legge; b) le informazioni fornite dal Cliente risultassero false; c) il Cliente non avesse provveduto a regolarizzare (sul piano giuridico, economico e previdenziale) il rapporto di lavoro con il Candidato nei termini di legge e/o non avesse rispettato gli obblighi posti a suo carico; d) il Cliente modificasse unilateralmente la tipologia di figura professionale originariamente richiesta.
10.6 (Decadenza dal diritto di sostituzione del candidato) Nelle ipotesi previste ai punti 8.2. e 8.3 il Cliente decadrà dal diritto di sostituzione gratuita del Candidato se, a fronte delle proposte avanzate dalla Consulente, non addivenisse alla scelta della nuova “figura selezionata” entro tre mesi dalla richiesta di sostituzione presentata dal Cliente.
- Obblighi del cliente
11.1 Il Cliente si impegna, nel corso del colloquio o tramite corrispondenza con posta elettronica, a specificare alla Consulente i requisiti e le aspettative sul potenziale “Candidato” e a fornire i dettagli del tipo di lavoro e del periodo di impiego per i quali è richiesto il personale domestico (job description).
11.2 Il Cliente si impegna sia ad informare immediatamente la Consulente della scelta della “figura selezionata” tra i candidati proposti e dell’accettazione dell’offerta di lavoro da parte della “figura selezionata”, sia a fornire tutti i dettagli della data di inizio, della durata del rapporto di lavoro e della retribuzione concordata.
11.3 Il Cliente si obbliga ad eseguire i pagamenti dei Compensi alla Consulente nei termini contrattuali e secondo gli importi del Tariffario.
11.4 È obbligo del Cliente provvedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il candidato nei termini di legge. Il Cliente si impegna, altresì, a rispettare i Contratti Collettivi Nazionali ed ogni normativa vigente in materia, in particolare per quel che riguarda gli orari lavorativi, ivi compresi le pause, il riposo settimanale, le ferie annuali, il diritto di recesso, previo congruo preavviso, una volta iniziata l’esecuzione del contratto, siccome di carattere eminentemente fiduciario. Nel caso in cui al Candidato venissero offerti anche vitto ed alloggio, questi dovranno essere consoni. Il Cliente si obbliga, in ogni caso, a rispettare la dignità ed il decoro del Candidato assunto.
11.5 Qualora, a seguito della presentazione di un Candidato da parte della Professionista, il Cliente contattasse il candidato personalmente o mediante terzi, scavalcando la Consulente, al fine di sottoporre un’offerta lavorativa, e concludesse poi l'accordo lavorativo, sarà comunque obbligato a pagare alla Consulente il Saldo di cui ai capi 9.1 e 9.2 secondo l'importo stabilita dal Tariffario.
11.6 (Interruzione della ricerca su comunicazione del Cliente per motivi personali). Nell'ipotesi in cui il Cliente interrompa la ricerca per motivi personali dopo aver effettuato anche il periodo di prova e aver colloquiato con almeno 2/3 candidati, egli sarà tenuto a riconoscere alla Consulente un Compenso dell'importo di € 1000,00 come da Tariffario.
11.7 Il Cliente e il candidato si impegnano a firmare il “Mansionario” contenente le attività che il profilo scelto dovrà prestare.
11.8 Il Cliente si obbliga a non usare o divulgare, sia direttamente che tramite a terzi, informazioni, compresa la corrispondenza, di carattere riservato relative alla Consulente o al Candidato.
11.9 Il Cliente si impegna ad astenersi dal mettere in contatto - direttamente o indirettamente – con il Candidato. Il Cliente sarà comunque obbligato a provvedere al pagamento del Compenso come da Tariffario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dalla Consulente. Quest’ultima avrà la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., in caso di violazione, da parte del Cliente, degli obblighi di riservatezza di cui alle punti 11.8 e 11.9.
11.10 Il Cliente è obbligato a non fornire a terzi i contatti relativi al Candidato presentato dalla Consulente. In caso di violazione del predetto obbligo, saranno intraprese azioni risarcitorie a carico del Cliente.
- Obblighi della Consulente
12.1 La Consulente è obbligata allo svolgimento dei servizi di consulenza come specificati dall'Incarico e dalle presenti Condizioni Generali, con diligenza e nel rispetto della legge in vigore.
12.2 Il Cliente dichiara, quindi, di aver appreso che il contratto di consulenza in oggetto non fa sorgere un rapporto di lavoro, di alcun tipo tra la Consulente e il Cliente o tra la Consulente e il Candidato, né autorizza il Cliente e/o il Candidato ad agire in nome e per conto della stessa.
12.3 La Consulente si impegna a ottenere dal Candidato una autocertificazione, nella quale quest’ultima dichiara di essere in possesso del permesso di soggiorno o del permesso di lavoro, nonchè documenti eventualmente necessari all’instaurazione del rapporto di lavoro tra Cliente e Candidato. In ogni caso, l’eventuale attività finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno o ulteriori visti non compete alla Consulente.
12.4 La Consulente si impegna, altresì, a richiedere al Candidato una ulteriore autocertificazione, nella quale attesti di non avere precedenti penali, né procedimenti penali in corso, salvo – se richiesta espressamente dal Cliente e previo acquisizione del consenso del Candidato e pagamento del relativo costo da parte del cliente – l’allegazione dei relativi certificati.
12.5 Le informazioni ricevute dalla Consulente, nella fase di selezione dei candidati, nel corso del colloquio con il Cliente o tramite comunicazione per posta elettronica, non saranno oggetto di divulgazione. La suddetta si impegna a non fornire le informazioni inerenti al Cliente a terzi, ma solo agli eventuali candidati selezionati per l’individuazione della figura richiesta. La Consulente si impegna a fornire al Cliente tutte le informazioni relative al Candidato e a verificare il suo Curriculum, la documentazione e le referenze esibite da quest’ultimo. Tuttavia, la responsabilità finale d’ogni della decisione di assumere o di stipulare il contratto di collaborazione spetta esclusivamente al Cliente.
- Esclusione di responsabilità della Consulente
13.1 Fermo restando l’impegno della Consulente volto alla verifica, per quanto possibile, delle credenziali, dei curricula, delle referenze, delle autocertificazioni forniti dal Candidato, la Consulente non è responsabile per eventuali false dichiarazioni/informazioni rilasciate/attestate dal Candidato.
13.2 Non rientra tra i servizi offerti l’organizzazione di visite mediche del Candidato, le quali spettano, eventualmente, al Cliente, sicché nessuna pretesa potrà essere fatta valere, ad alcun titolo, dal Cliente nei confronti della Consulente sotto tale profilo.
13.3 L’eventuale e sopravvenuta non conformità del Cliente o del Candidato ai requisiti richiesti non sono ascrivibili agli obblighi assunti dalla Consulente nei confronti del Cliente nel presente contratto, la quale rimane esente da ogni responsabilità.
13.4 La Consulente non può garantire che la figura selezionata porti a termine il contratto concluso con il cliente per tutta la durata pattuita nello stesso, né che sia adempiente agli impegni assunti, atteso che la Consulente è un soggetto terzo rispetto al contratto sottoscritto dal Cliente con il candidato, non assumendo al riguardo alcuna posizione di garanzia in ragione della ribadita terzietà del suo ruolo.
- Durata del contratto di consulenza
14.1 Il contratto di consulenza ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e dall’invio al Consulente, secondo le modalità di cui alla clausola 2 delle Condizioni.
14.2 Il contratto s’intende cessato con il conseguente venire meno degli effetti, allorquando: - scade il termine indicato nell'incarico; - il Cliente ha scelto la “figura selezionata” a seguito dell’attività della professionista; - il Cliente non ha scelto alcuno dei profili selezionati dalla Consulente, entro tre mesi dalla conclusione del presente contratto; - il Cliente, qualora titolare del diritto di sostituzione gratuita della figura selezionata (punto 10.2 e 10.3 delle Condizioni Generali) a fronte delle proposte avanzate dalla Consulente, non addivenisse alla scelta della nuova “figura selezionata” entro sei mesi dalla richiesta di sostituzione presentata dal Cliente.
- Recesso
15.1 Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla sua conclusione. Per esercitare il diritto potestativo di recesso, il Cliente deve inviare al Consulente, una dichiarazione scritta, mediante posta racc. a Pighetti Ilenia - Via Milano n. 34 – 24010 Rovetta BG o quale allegato all'indirizzo di posta elettronica info@ileniapighetti.it
15.2 A seguito del recesso esercitato dal Cliente, la Consulente rimborserà, entro 14 giorni dalla data di conoscenza della comunicazione scritta, le spese e i pagamenti effettuati a favore della stessa.
15.3 Nel caso in cui il Cliente esercitasse il diritto di recesso dopo aver presentato specifica richiesta di “esecuzione immediata del servizio” e comunque dopo 14 giorni dalla conclusione del contratto, lo stesso è tenuto a corrispondere al Consulente il valore dei servizi forniti fino alla data del recesso.
15.4 È precluso al Cliente, che riveste la qualifica di consumatore, l’esercizio del diritto di recesso, ex art. 59 lett. a) Codice del Consumo, a seguito della completa esecuzione del contratto da parte della Consulente.
- Legge applicabile e Foro Competente.
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutte le controversie nascenti tra la Consulente ed il Cliente inerenti all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.
L'ultimo aggiornamento al presente documento risale al 16 Ottobre 2025 che sostituisce la versione precedente del 30 Giugno 2025.